CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA RETE FOGNARIA DI ACQUE NERE DELLA ZONA INDUSTRIALE DELL’AUSSACORNO Premesso che:
Dall’ottobre 2000 e sino all’ottobre 2010 è rimasta in vigore ed ha
esplicato effetti una convenzione tra il Consorzio per lo Sviluppo
industriale della Zona del1’Aussa - Corno (ZIAC) ed il Consorzio
Depurazione Acque Bassa Friulana poi Consorzio Depurazione Laguna
S.p.A. (CDL), avente ad oggetto la gestione della rete fognaria – relativa
alle acque nere – della zona industriale dell’Aussa – Corno;
il Consorzio per lo Sviluppo industriale della Zona del1’Aussa - Corno è
proprietario della rete fognaria a servizio degli stabilimenti ivi collocati;
la rete fognaria è collegata alla pubblica fognatura, quest’ultima
recapitante nel depuratore di San Giorgio di Nogaro;
con effetti a decorrere dal 1° dicembre 2010, Consorzio Depurazione
Laguna S.p.A. è stato incorporato in CAFC S.p.A.;
CAFC S.p.A. risulta soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII),
ai sensi della L.R. 13/2005 e della normativa di settore, in 83 comuni
della Provincia di Udine, tra cui anche il Comune di San Giorgio di
Nogaro, giusta convenzione CAFC/AATO Centrale Friuli, rep. 17443
tutto ciò premesso,
Cesare Strisino nato a Udine il 27/08/1959, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante del Consorzio per lo Sviluppo industriale della Zona
dell'Aussa Corno di seguito – di seguito ZIAC, domiciliato per la carica
presso la sede - del Consorzio sita in Udine via Pradamano n. 2
sig. Eddi Gomboso, nato a Mortegliano (UD) il 23.7.1949 in qualità di
Presidente e Legale Rappresentante del CAFC spa - di seguito CAFC,
domiciliato per la carica presso la sede della società in Udine, Viale
ARTICOLO 1
Le premesse fanno parte integrante del presente atto.
ARTICOLO 2
ZIAC concede in gestione a CAFC, che accetta, le opere relative alla rete
fognaria delle acque nere della zona industriale dell’Aussa – Corno e quelle
In particolare le opere riguardano condotti di fognatura di diverso diametro,
parte in PFRV, parte in GRES e parte in PVC con relativi pozzetti di
ispezione ed allacciamento, opere speciali per il sottopasso di servizi
interrati quali tubazioni di acque reflue meteoriche, tubazioni di metano,
linee elettriche e telefoniche, opere di allacciamento degli stabilimenti
insediati nell’ambito della zona industriale dell’Aussa – Corno, impianti di
sollevamento, pozzetti di cacciata e quant’altro descritto nei progetti
esecutivi inerenti le opere fognarie di acque nere ed accessori.
ARTICOLO 3
CAFC si impegna ad effettuare la gestione degli impianti e strutture sopra
descritte a titolo gratuito ed a non chiedere a ZIAC il pagamento di alcun
onere per l'effettuazione di tutte le operazioni derivanti dalla gestione della
rete di fognatura, compreso il costo di utilizzo dell'energia elettrica. Il
CAFC si impegna altresì a porre in carico delle aziende allacciate
esclusivamente gli oneri di fognatura e depurazione così come definiti e
disciplinati dalle condizioni tariffarie adottate dall’Autorità d’Ambito ATO
Centrale Friuli, consorzio pubblico con sede in Udine, Viale Europa Unita
ARTICOLO 4
Sono escluse dalla presente convenzione le opere che non costituiscono
accessori o non sono comunque strettamente necessarie al funzionamento
della rete fognaria, quali eventuali tratti di tubazione per reti infrastrutturali,
canalizzazione per acque reflue meteoriche, manti stradali e relative opere
ARTICOLO 5
Resta inteso che le opere oggetto della presente convenzione rimangono di
proprietà di ZIAC il quale potrà a suo insindacabile giudizio e, previo parere
vincolante di CAFC, effettuare-interventi di modifica e di integrazione con
finanziamento a carico di ZIAC, ed in particolare ogni opera necessaria per
l'allacciamento di tutte le industrie presenti nell'ambito della zona industriale
dell’Aussa - Como, salvo approvazione scritta da parte di CAFC.
ARTICOLO 6
CAFC riconosce che ZIAC ha realizzato le opere di fognatura, oggetto della
presente convenzione, in conformità ai progetti approvati e che le stesse
sono state realizzate a perfetta regola d'arte, come risulta tra l'altro dai
certificati di collaudo tecnico - amministrativo dei lavori in argomento. Per
le successive opere fognarie che ZIAC realizzerà, anche nel contesto di più
ampi progetti infrastrutturali, dovrà essere sempre chiesto preventivamente
un parere di conformità tecnica a CAFC a carattere vincolante.
ARTICOLO 7
Relativamente agli impianti di sollevamento gli oneri relativi all’energia
elettrica saranno a carico di CAFC. Nel caso di costruzione di nuovi
impianti di sollevamento da parte di ZIAC, i contratti di fornitura elettrica
necessari al funzionamento di tali impianti saranno intestati, dopo
l’esecuzione del collaudo delle opere, a nome del CAFC. Oltre alle spese
per la gestione della rete di fognatura descritta nella presente convenzione,
sono a carico di CAFC ogni e qualsiasi onere per gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere di fognatura che delle
varie apparecchiature installate; per manutenzione straordinaria si intendono
le operazioni volte alla conservazione funzionale dei beni gestiti, senza
modificazione della loro dimensione, potenzialità e capacità. CAFC potrà
effettuare ogni qualsivoglia tipo d’intervento di riparazione e/o sostituzione
delle apparecchiature installate. Di un tanto, qualora si tratti di interventi
ricompresi nel precedente art.4 del presente atto, dovrà essere data
comunicazione, anche in forma breve, all’Ufficio Tecnico di ZIAC, il quale
potrà disporre tramite il proprio personale le verifiche tecniche del caso.
ARTICOLO 8
La presente concessione avrà durata di anni 10 dalla data della firma della
stessa, ed è rinnovabile alla scadenza con nuovo atto formale. Essa potrà
essere revocata prima del termine stabilito, con preavviso scritto di almeno
sei mesi, da entrambi le parti quando concorrano giusti motivi. Nel caso in
cui una delle parti venga soppressa o trasformata in soggetto di altra natura
giuridica, la presente convenzione s'intenderà risolta tra le parti. Le stesse
fin d'ora s'impegnano, ex art.-1381 C.C., a garantire il rinnovo della presente
convenzione mediante puntuali accordi tra i nuovi soggetti.
ARTICOLO 9
Considerata la particolare natura e funzione delle opere oggetto della
presente convenzione, CAFC é tenuto a garantire la massima efficienza
delle strutture degli impianti e ad effettuare con la massima celerità ogni
intervento necessario a garantire il perfetto funzionamento. Nel caso tali
interventi non vengano effettuati prontamente, ZIAC potrà intervenire per
far ripristinare il corretto funzionamento degli impianti, ponendo a carico di
CAFC svolgerà, senza alcun onere per ZIAC, le funzioni di "Alta
Sorveglianza Tecnica" in relazione a tutte le opere fognarie che verranno
realizzate da ZIAC stesso, nell’ambito di tutti gli interventi di
ARTICOLO 10
ZIAC potrà redigere o far redigere la progettazione ed esecuzione dei lavori
di opere fognarie di acque nere a CAFC, a fronte di corrispettivo da
determinarsi. In tale ultimo caso, CAFC si impegna a rispettare gli atti
programmatori di ZIAC, in relazione ai futuri finanziamenti a beneficio di
ZIAC o di CAFC, per la realizzazione di reti fognarie di acque nere.
ARTICOLO 11
CAFC si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla sicurezza del
pubblico transito sui luoghi interessati dalle opere oggetto del presente atto.
CAFC, inoltre, si assume ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che
penale, per danni a persone o cose, causati o derivanti dalla gestione delle
opere in argomento. In particolare ZIAC non sarà ritenuto in alcun caso
responsabile, e di un tanto con la presente declina ogni responsabilità, di
danni a cose e persone causate dalle opere realizzate e date in gestione con il
ARTICOLO 12
Tutte le spese derivanti dal presente disciplinare nonchè quelle riguardanti
eventuali prestazioni accessorie non contemplate nel presente atto sono a
ARTICOLO 13
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del dpr 131/1986, si provvederà alla
registrazione del presente atto solo in caso d’uso.
Consorzio per lo Sviluppo industriale della Zona del1’Aussa – Corno
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