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Gazzetta ufficiale delle Comunità europee REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2000 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2000
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura
comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli
alimenti di origine animale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali vete- fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il rinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2391/2000 (2) della Commissione, in Prednisolone deve essere inserito nell'allegato I del rego- Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è neces- stabilire un periodo sufficientemente lungo per consen- sario stabilire limiti massimi di residui per tutte le tire agli Stati membri di modificare opportunamente, sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medi- sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le cinali veterinari della Comunità destinati ad essere autorizzazioni di immissione in commercio dei medici- somministrati agli animali da produzione alimentare.
nali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/ I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in 851/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla seguito a valutazione, da parte del comitato per i medici- direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposi- nali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicu- rezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e Le misure previste dal presente regolamento sono relative agli effetti dei residui sulla lavorazione indu- conformi al parere del comitato permanente per i medi- Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa testo dell'allegato al presente regolamento.
ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes- della pertinente normativa comunitaria, dei limiti sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo internazionale. È pertanto necessario determinare dei giorno successivo alla sua publicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.
(2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5.
(4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:5. Corticoidi5.1. Glucocorticoidi

Source: http://www.sivemp.it/OldSivemp/alimentazione/ce18_11_2000a.pdf

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EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome S F Carville, S Arendt-Nielsen, H Bliddal, F Blotman, J C Branco, D Buskila, J AP Da Silva, B Danneskiold-Samsøe, F Dincer, C Henriksson, K G Henriksson, E Kosek, K Longley, G M McCarthy, S Perrot, M Puszczewicz, P Sarzi-Puttini, ASilman, M Späth and E H Choy 2008;67;536-541; originally published online 20

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Liste des substances autorisées pour les professionnels de santé valable dès le 1.1.2013 Editée par Antidoping Suisse D'autres exemplaires sont mis gratuitement à disposition par: Antidoping Suisse CP 606 3000 Berne 22 Tél. : 031 359 74 44, Fax : 031 359 74 49 Courriel : [email protected] La présente liste énumère, classées par code ATC, les substances qui ne présent

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