Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2000 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2000 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26
Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie
giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la
ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre
determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali vete-
fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il
rinari negli alimenti di origine animale (1), modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2391/2000 (2) della Commissione, in
Prednisolone deve essere inserito nell'allegato I del rego-
Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre
A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è neces-
stabilire un periodo sufficientemente lungo per consen-
sario stabilire limiti massimi di residui per tutte le
tire agli Stati membri di modificare opportunamente,
sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medi-
sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le
cinali veterinari della Comunità destinati ad essere
autorizzazioni di immissione in commercio dei medici-
somministrati agli animali da produzione alimentare.
nali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/
I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in
851/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla
seguito a valutazione, da parte del comitato per i medici-
direttiva 93/40/CEE (4), per tenere conto delle disposi-
nali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicu-
rezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al
consumatore di prodotti alimentari di origine animale e
Le misure previste dal presente regolamento sono
relative agli effetti dei residui sulla lavorazione indu-
conformi al parere del comitato permanente per i medi-
Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali
veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine
animale, è necessario precisare le specie animali in cui
tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui
che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati
dall'animale cui era stato somministrato il prodotto
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal
(tessuto campione) e la natura del residuo che interessa
testo dell'allegato al presente regolamento.
ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
Al fine di agevolare le operazioni regolari per il
controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno succes-
della pertinente normativa comunitaria, dei limiti
sivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o
per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che
vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio
Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo
internazionale. È pertanto necessario determinare dei
giorno successivo alla sua publicazione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2000.
(2) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 5.
(4) GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:5. Corticoidi5.1. Glucocorticoidi
EULAR evidence-based recommendations for the management of fibromyalgia syndrome S F Carville, S Arendt-Nielsen, H Bliddal, F Blotman, J C Branco, D Buskila, J AP Da Silva, B Danneskiold-Samsøe, F Dincer, C Henriksson, K G Henriksson, E Kosek, K Longley, G M McCarthy, S Perrot, M Puszczewicz, P Sarzi-Puttini, ASilman, M Späth and E H Choy 2008;67;536-541; originally published online 20
Liste des substances autorisées pour les professionnels de santé valable dès le 1.1.2013 Editée par Antidoping Suisse D'autres exemplaires sont mis gratuitement à disposition par: Antidoping Suisse CP 606 3000 Berne 22 Tél. : 031 359 74 44, Fax : 031 359 74 49 Courriel : [email protected] La présente liste énumère, classées par code ATC, les substances qui ne présent